ACCORDO DI COMUNITA’ E ACCORDO DI RETE DI COMUNITA’
La Convenzione di Faro e la legge nazionale di ratifica (133/2020) non forniscono alcuna indicazione circa la forma giuridica necessaria o più opportuna per dare vita a una comunità patrimoniale o a una rete di Comunità. Infatti il principio base della Convenzione è innescare processi dal basso sia formali che informali.
Molte istituzioni preesistenti, una volta conosciuta la Convenzione, si identificano nei suoi principi e decidono di assumere il ruolo di promotori di comunità patrimoniali, senza per questo rinunciare alla propria storia e identità, anche solo di comitato informale. Spesso sono associazioni culturali, in altri casi l’iniziativa è stata presa direttamente da amministrazioni o istituzioni pubbliche, più raramente da aziende o università.
Le comunità patrimoniali e loro reti possono dunque essere create e organizzate in molte forme diverse, tutte ugualmente legittime e funzionali alle diverse realtà e finalità. Si tratta di creare aggregazioni di istituzioni che possono essere più o meno ampie e articolate, più o meno autonome e strutturate; possono essere pubbliche, private o miste; avere o meno personalità giuridica e capacità gestionale.
Alcuni facilitatori stanno fornendo assistenza al processo di formalizzazione delle rispettive comunità patrimoniali e delle loro reti tematiche e territoriali. Per dare loro supporto offriamo una prima versione informale di schema per un protocollo d’intesa (qui), in assenza di modelli o schemi predefiniti, che speriamo possano arrivare dall’attuazione della legge di ratifica.
Per approfondire questi temi si prega di scrivere a info@faroitaliaplatform.it.